Assise di Ariano

Da ArianoPedia.

(vedi anche [1] su Wikipedia)

Ruggero II d'Altavilla promulgò con le Assise di Ariano un corpo di leggi che sanzionò la nascita del Mezzogiorno d'Italia quale entità politica autonoma ed unitaria.

Nel suo Castello, potenziato e ingrandito, nell’estate del 1140, Ruggero II, Re delle Due Sicilie, tenne il suo primo Parlamento ed emanò la nuova costituzione “Costitutiones Regni Siciliae” nelle Assise di Ariano, battendo la nuova moneta d’argento, il Ducato, che durerà fino al 1860, ed il “Follaro”, moneta di rame che sostituì l'antica “Romesina” secondo il cambio di 3 a 1. Le Assise rappresentavano una sintesi di tradizioni giuridiche diverse, ispirate al diritto romano, al Codice Giustinianeo, all'Editto di Rotari, al diritto canonico, alle testimonianze bibliche e cristiane.

"Molteplici sono le ragioni del perdurante interesse verso quelle leggi. Il complesso delle questioni legate alla loro nascita occupa infatti un posto rilevante nella storia delle fonti del diritto italiano. Le Assise costituiscono un ordinamento originale non solo per essere una sintesi di tradizioni giudiche diverse, innestate sul tronco di un diritto romano adeguato all'ambiente cristiano ed alle condizioni di vita del momento, ma soprattutto perché, anticipando i tempi, la loro validità di fatto deriva dall'affermazione della sovranità dello Stato.

Ulteriore motivo d'interesse più marcatamente storico-politico sta poi nel fatto che le Assise sono il primo corpo di leggi emanato per l'intero regno meridionale dal suo fondatore - che infranse così il principio della personalità, affermando invece quello della territorialità della legge - e costituiscono il nucleo da cui si è sviluppato il diritto che per circa sette secoli ha regolato la vita del Mezzogiorno d'Italia. Sotto tale profilo deve anzi convenirsi che le più famose Costituzioni di Melfi, emanate quasi un secolo dopo delle Assise da Federico II, per essere in gran parte uno sviluppo di quest'ultimo, vanno riguardate come opera prevalentemente "consolidatoria". Le Assise infine hanno rilievo perché costituiscono una sorta di manifesto della società meridionale del tempo, osservata non solo dal punto di vista isituzionale ma anche da quello del vivere quotidiano" (*).

(*) Considerazioni estratte dal pensiero di Ortensio Zecchino (1994)



Qui di seguito, a titolo d'esempio, un breve estratto.


CAPITOLI DI ASSISE

Affinché i servi e gli ascrittizi non siano ordinati.

Nessun vescovo osi ordinare gli ascrittizi senza il consenso di quelli al cui diritto sono sottoposti. Il giudeo e il pagano non osino comperare come servo un cristiano, nè possederlo ad altro titolo.

Dei giocolieri

Mimi, mime, cinedi e prostitute non usino in pubblico abiti e vesti monacali o clericali; se abbiano osato tanto siano pubblicamente flagellati.

Del ratto

Se qualcuno abbia osato rapire a fine di matrimonio vergini consacrate o che non abbiano ancora indossato il velo, sia punito con pena capitale.

Dei matrimoni

Con la presente legge stabiliamo che sia fatto obbligo a tutti quelli che hanno intenzione di contrarre legittimo matrimonio di chiedere, dopo gli sponsali solennemente, ciascuno a suo modo e piacimento, di entrare in chiesa per ottenere la benedizione dei sacerdoti; dopo che è seguita l'investigazione pongano l'anello e si sottomettano alle preghiere e alle richieste del sacerdote, se vogliono riservare la successione ai futuri eredi. Sappiano inoltre quelli che d'ora in poi si pongono contro il nostro editto reale che, secondo la nostra disposizione non avranno come eredi legittimi, nè per testamento nè per successione ab intestato, i nati dal matrimonio illecito; le donne non abbiano neanche la dote legittima dovuta alle altre spose. Liberiamo infine da questo vincolo obbligatorio quelli che vogliono sposare le vedove.

Del delitto di adulterio

Con legge generale ordiniamo, tutte le volte che per nostra cura e disposizione sia stata presentata ai giudici una accusa di adulterio o stupro, di osservare le persone con occhio non annebbiato, di considerare le condizioni, di indagare sull'età e sull'intenzione, se si siano spinte al delitto con premeditazione e consapevolezza, o con leggerezza dovuta all'età, o vi siano cadute, o soprattutto per risentimento nei confronti del marito; affinché indagate tutte queste cose, dopo averle verificate con prove o averne constatata l'evidenza, venga pronunciata la sentenza più mite o più severa per le trasgressioni commesse non secondo il rigore delle leggi, ma con la bilancia della equità. Amministrata infatti così, la nostra giustizia corrisponde alla giustizia divina. Mitigata dunque l'asprezza delle leggi, non si deve infliggere come una volta la pena di morte con la spada, ma si deve applicare la confisca del patrimonio di lei, se non abbia avuto figli legittimi dal matrimonio violato o da altro. È infatti ingiusto che siano privati della successione quelli che sono nati al tempo in cui la legge della convivenza coniugale era legalmente rispettata. Deve invece essere consegnata al marito che in nessun modo dovrà infierire a rischio della vita, ma dovrà punire l'adulterio con il taglio del naso, e ciò sia fatto inesorabilmente e nel modo più esemplare, ma non sarà lecito nè al marito nè ai genitori infierire oltre. Se poi suo marito non si sarà voluto vendicare su di lei, noi non lasceremo che un delitto di tal fatta resti impunito ed ordiniamo pertanto che venga pubblicamente flagellata.

Delle ingiurie inferte ai militari di corte

Quando si procede per ingiurie siano molto attenti i giudici a considerare il prestigio dei dignitari della curia ed emanino la sentenza secondo la qualità delle persone, di coloro cioè ai quali sono fatte (le ingiurie) e di coloro che le fanno e quando e se sia ritenuta la temerarietà emanino la sentenza secondo la qualità delle persone; l'ingiuria rivolta ad essi non costituisce però offesa soltanto ad essi ma anche alla dignità regia.

Degli assassini

Chiunque abbia ucciso l'aggressore o il ladro, trovandosi in pericolo di vita, non deve temere per questo fatto alcuna accusa.

Del ladro

Non è punibile chi abbia ucciso uno di notte se non sia stato possibile fermarlo diversamente, purché ciò avvenga con clamore.

Delle ingiurie inferte ai privati

Ciò che è conforme al diritto e alla ragione è abbastanza ben accetto a tutti, mentre ciò che si discosta da un criterio di equità rappresenta per tutti una cosa inaccettabile. A nessuno fà perciò meraviglia se il sapiente e l'amico dell'onestà ragionevolmente si indigna quando sia trascurato, disprezzato e offeso iniquamente ciò che di più elevato e degno Dio abbia inculcato nell'uomo. Cosa c'è infatti di più assurdo del fatto che sia valutato allo stesso modo lo strappo della coda del cavallo e lo strappo della barba di un galantuomo? Pertanto su suggerimento e su preghiera del popolo soggetto al nostro regno, consapevoli dell'inadeguatezza delle sue leggi, proponiamo questa legge ed editto: qualora ad uno qualunque del popolo sia stata consapevolmente e deliberatamente strappata la barba, il reo di tale atto subisca una pena di questo tipo, sei soldi d'oro, cioè reali; se invece il fatto sia avvenuto involontariamente e senza premeditazione, nel corso di una rissa (sia condannato a pagare) tre dei medesimi soldi.

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